Art. 3
In vigore dal 2 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente appolicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
K. E. TYGESEN
i
EWG:L184UMBI04.97
FF: 1LIT; SETUP: 01; Hoehe: 439 mm; 106 Zeilen; 3421 Zeichen;
Bediener: HELM Pr.: C;
Kunde: ................................
(1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.
(2) Vedi pag. 6 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 89 del 3.4.1987, pag. 37.
(4) GU n. C 156 del 15. 6. 1987.
(5) GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 8.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1987:1961:oj#art-3