Art. 3

In vigore dal 2 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente appolicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN i EWG:L184UMBI04.97 FF: 1LIT; SETUP: 01; Hoehe: 439 mm; 106 Zeilen; 3421 Zeichen; Bediener: HELM Pr.: C; Kunde: ................................ (1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1. (2) Vedi pag. 6 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. C 89 del 3.4.1987, pag. 37. (4) GU n. C 156 del 15. 6. 1987. (5) GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 8.
Storico versioni

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