Art. 2
In vigore dal 2 lug 1987
Per la campagna di commercializzazione 1987/1988, la percentuale da prendere in considerazione per il calcolo dell'aiuto complementare di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato al 100 % per i prodotti di cui all', lettera b), primo trattino e lettera c) di detto regolamento.
Storico versioni
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