Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
In vigore dal 2 lug 1987
europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
K. E. TYGESEN
AE
(1) GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 36.
(2) GU n. C 156 del 15. 6. 1987.
(3) GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 8.
(4) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 2.
(5) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 43.
Storico versioni
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