Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1117 è modificato come segue:

In vigore dal 2 lug 1987
1. l'articolo 3 è soppresso; 2. il testo dell'articolo 5, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. Tale aiuto è pari ad una percentuale, da stabilirsi, della differenza fra questi due prezzi per i prodotti di cui all', lettera b), primo trattino e alla lettera c). La percentuale è stabilita dal Consiglio contemporaneamente al prezzo di obiettivo e secondo la stessa procedura. L'aiuto per i prodotti di cui all', lettera b), secondo trattino è pari all'aiuto previsto al primo comma del presente articolo, diminuito di un importo fissato tenendo conto dei diversi costi di produzione dei prodotti considerati.»; 3. all'articolo 5, nei paragrafi 1 e 3 il termine «complementare» è soppresso; 4. all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma i termini «Gli aiuti di cui agli articoli 3 e 5 sono concessi soltanto» sono sostituiti dai termini «L'aiuto di cui all'articolo 5 è concesso soltanto»; 5. all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma i termini «Tali aiuti sono corrisposti» sono sostituiti dai termini «L'aiuto è corrisposto»; 6. all'articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino i termini «degli aiuti di cui agli articoli 3 e 5» sono sostituiti dai termini «dell'aiuto di cui all'articolo 5»; 7. all'articolo 6, paragrafo 3 i termini «degli articoli 3 e 5» sono sostituiti dai termini «dell'articolo 5».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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