Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
In vigore dal 2 lug 1987
europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1g luglio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente appolicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
K. E. TYGESEN
AE
(1) GU No L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
(2) GU No L 292 del 16. 10. 1986, pag. 1.
(3) GU No C 89 del 3. 4. 1987, pag. 35.
Storico versioni
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