Art. 1
In vigore dal 2 lug 1987
1. Per la campagna di commercializzazione 1987/1988 l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo d'obiettivo e del prezzo minimo dei piselli, delle fave e delle favette è fissato a 0,18 ECU per 100 kg.
2. Le maggiorazioni di cui al paragrafo 1 sono applicate durante otto mesi.
Storico versioni
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