Art. 1

In vigore dal 2 lug 1987
1. Per la campagna di commercializzazione 1987/1988 l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo d'obiettivo e del prezzo minimo dei piselli, delle fave e delle favette è fissato a 0,18 ECU per 100 kg. 2. Le maggiorazioni di cui al paragrafo 1 sono applicate durante otto mesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:1959:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo