Art. 2

In vigore dal 2 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna 1987/1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) Vedi pagina 32 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 62. (4) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 41. (5) GU n. L 283 del 24. 10. 1985, pag. 1.
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