Art. 1
In vigore dal 2 lug 1987
All', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1320/85, la percentuale del 20 % è sostituita da quella del 10 %.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:1929:oj#art-1