Art. 3
In vigore dal 2 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN
(1) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15. (2) Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 32. (4) Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni
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