Art. 2

In vigore dal 2 lug 1987
Il prezzo di cui all' si riferisce ai semi rispondenti ai requisiti di cui all' del regolamento (CEE) n. 1923/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, il prezzo d'obiettivo dei semi di soia (4). Tale prezzo s'intende per merce in partenza dalle zone di produzione.
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