Art. 4

In vigore dal 2 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN (1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 51. (2) GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1. (3) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
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