Art. 3
In vigore dal 2 lug 1987
Le modalità di applicazione del presente regolamento sono quelle previste nel regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione (2). Modalità supplementari di applicazione sono, se necessario, adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE (3).
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