Art. 4
In vigore dal 2 lug 1987
Per ognuna delle campagne di commercializzazione 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990 e 1990/1991 la produzione massima di olio d'oliva di cui all', paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE è fissata a 1 350 000 tonnellate.
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