Art. 3

In vigore dal 2 lug 1987
1. Per la campagna di commercializzazione 1987/ 1988, il 2 % dell'aiuto alla produzione corrisposto agli olivicoltori è destinato al finanziamento di azioni specifiche, il cui scopo è il miglioramento qualitativo dell'olio d'oliva in ogni Stato membro produttore. 2. In deroga all'articolo 20 quinquies, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, la percentuale dell'importo dell'aiuto alla produzione che può essere trattenuta per le organizzazioni di produttori di olio d'oliva e le loro unioni riconosciute in applicazione di detto regolamento può essere fissata, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, al più tardi anteriormente al 1° novembre 1987.
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