Art. 4
In vigore dal 2 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile per la campagna di commercializzazione 1987/1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN
(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1. (3) GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 15. (4) GU n. C 156 del 15. 6. 1987. (5) GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 8.
Storico versioni
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