Art. 1
In vigore dal 2 lug 1987
1. Il prezzo indicativo dello zucchero bianco è fissato a 57,03 ECU per 100 chilogrammi. 2. Il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 54,18 ECU per 100 chilogrammi per le zone non deficitarie della Comunità, esclusa la Spagna.
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