Art. 1

In vigore dal 2 lug 1987
1. Il prezzo indicativo dello zucchero bianco è fissato a 57,03 ECU per 100 chilogrammi. 2. Il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 54,18 ECU per 100 chilogrammi per le zone non deficitarie della Comunità, esclusa la Spagna.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:1912:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo