Art. 3

In vigore dal 2 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 197, pag. 1. (2) Vedi pagina 40 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 5.
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