Art. 1

In vigore dal 2 lug 1987
1. Il prezzo minimo delle patate per merce resa franco destinazione, che il fabbricante di fecola deve pagare al produttore di patate per la quantità di patate necessaria alla produzione di una tonnellata di fecola, ammonta, per la campagna 1987/1988 nel settore dei cereali, a 272,93 ECU.2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 è variato in funzione del tenore di fecola delle patate.
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