Art. 2
In vigore dal 2 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicable a decorrere dal 1° luglio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) Vedi pagina 40 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 6.
(4) GU n. C 156 del 15. 6. 1987.
(5) GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 8.
(6) GU n. L 351 del 21. 12. 1976, pag. 1.
(7) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 40.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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