Art. 1
In vigore dal 2 lug 1987
Per la campagna 1987/1988 l'aiuto per il frumento duro di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato, per le regioni indicate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3103/76a:- 121,80 ECU per ettaro per la Comunità a dieci,-33,85 ECU per ettaro per la Spagna.
Storico versioni
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