Art. 2

In vigore dal 2 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN (1) GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 1. (2) GU n. C 156 del 15. 6. 1987. (3) GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 8. (4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (5) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:1900:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo