Art. 1

In vigore dal 2 lug 1987
Il regolamento (CEE) n. 2727/75 è modificato come segue: 1) nell'articolo 4:- al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, su loro richiesta, gli Stati membri possono essere autorizzati, per la campagna 1987/1988, a riscuotere il prelievo di corresponsabilità al momento dell'immissione dei cereali sul mercato ad opera dei produttori.»;-il testo del paragrafo 7, primo trattino è sostituito dal testo seguente: «- la definizione della prima trasformazione e quella dell'immissione sul mercato,»; 2)il testo dell'articolo 4 bis, paragrafo 4, primo comma è sostituito dal testo seguente:«4. Per la campagna 1987/1988 gli Stati membri che hanno applicato durante la campagna precedente l'aiuto ai piccoli produttori in forma di compensazione del prelievo di corresponsabilità possono continuare ad applicare tale aiuto in questa forma, alle condizioni che saranno stabilite secondo la procedura prevista al paragrafo 5.»; 3)il testo dell'articolo 6, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:«1. Fatto salvo l'articolo 5, i prezzi d'intervento, i prezzi d'acquisto di cui all'articolo 7, paragrafo 4, i prezzi indicativi e i prezzi d'entrata sono soggetti a maggiorazioni mensili durante tutta la campagna di commercializzazione o parte di essa.»;4)il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:«Articolo 71. Se durante un certo periodo il prezzo di mercato del frumento tenero, del frumento duro, della segala, dell'orzo, del granturco e del sorgo si situa, in determinati porti d'esportazione rappresentativi, al di sotto del prezzo d'intervento, viene deciso secondo la procedura prevista all'articolo 26 che gli ogranismi d'intervento acquistano i quantitativi loro offerti, purché le offerte soddisfino condizioni, in particolare quantitative e qualitative, da stabilirsi. Per l'applicazione del primo comma:- il prezzo di mercato nei porti viene corretto con un importo forfettario che rappresenta le spese d'inoltro tra le principali zone di produzione e questi porti,-il frumento tenero da foraggio viene differenziato rispetto al frumento tenero per il quale è fissato il prezzo d'intervento. In questo caso al prezzo d'intervento è applicata la detrazione fissata a tale scopo in applicazione del paragrafo 7, terzo trattino. 2. Gli acquisti di cui al paragrafo 1 possono effettuarsi soltanto durante i periodi seguenti:- dal 1° agosto al 31 maggio, per quanto riguarda l'Italia, la Spagna, la Grecia e il Portogallo;-dal 1° ottobre al 31 maggio, per quanto riguarda gli altri Stati membri. 3. La fine degli acquisti all'intervento viene decisa secondo la procedura prevista all'articolo 26 quando il prezzo di mercato dei cereali interessati nelle zone di cui al paragrafo 1 si situa, per un periodo da determinarsi, al di sopra del prezzo d'intervento. 4. Gli acquisti di cui al paragrafo 1 sono effettuati in base ad un prezzo pari al 94 % del prezzo d'intervento dei cereali interessati, dopo applicazione delle maggiorazioni e delle detrazioni fissate in applicazione dell'articolo 3 o del paragrafo 7 del presente articolo, qualunque sia l'organismo al quale i cereali sono offerti, alle condizioni stabilite in applicazione dei paragrafi 6 e 7. 5. Gli organismi d'intervento mettono in vendita, alle condizioni stabilite in applicazione dei paragrafi 6 e 7, il prodotto acquistato conformemente al paragrafo 1, per l'esportazione verso i paesi terzi o per l'approvvigionamento del mercato interno. 6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali che disciplinano l'intervento. 7. Secondo la procedura prevista all'articolo 26 sono fissate le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare:-i porti rappresentativi, i costi d'inoltro e il periodo da prendere in considerazione per la constatazione dei prezzi di mercato;-la qualità e la quantità minime richieste all'intervento, per ciascun cereale, nonché, per il frumento duro, le qualità tecnologiche cui deve rispondere questo cereale;-le tabelle delle maggiorazioni e delle detrazioni applicabili all'intervento, compresa una detrazione speciale applicabile al frumento tenero da foraggio; -i criteri specifici di qualità che devono soddisfare il frumento tenero panificabile e la segala panificabile per poter fruire del bonifico speciale di cui all'articolo 3, paragrafo 1;-le procedure e le condizioni d'acquisto da parte degli organismi d'intervento;-le procedure e le condizioni di vendita da parte degli organismi d'intervento.»; 5)il testo dell'articolo 10, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:«3. L'importo dell'aiuto è fissato secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:1900:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo