Art. 2
In vigore dal 2 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna lattiera 1987/1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN
(1) GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 45.
(2)GU n. C 156 del 15. 6. 1987.
(3)GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 8.
(4) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
(5) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 27.
Storico versioni
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