Art. 1
In vigore dal 2 lug 1987
Il regolamento (CEE) n. 1079/77 è modificato come segue:1) all', paragrafo 1, i termini «durante le campagne lattiere 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984, 1984/1985, 1985/1986 e 1986/1987» sono sostituiti dai termini «durante le campagne lattiere 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984, 1984/1985, 1985/1986, 1986/1987 e 1987/1988.»; 2)all' è aggiunto il paragrafo seguente:«8. Per quanto concerne la campagna lattiera 1987/1988, il prelievo è fissato al 2 % del prezzo indicativo del latte.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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