Art. 4
In vigore dal 2 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN
(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(2) GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 97.
(3) GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 8.
(4) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.
(5) GU n. L 44 del 13. 2. 1987, pag. 1.
(6) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(7) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(8) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 32.
(9) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 37.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:1890:oj#art-4