Art. 4

In vigore dal 2 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN (1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (2) GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 97. (3) GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 8. (4) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11. (5) GU n. L 44 del 13. 2. 1987, pag. 1. (6) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6. (7) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (8) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 32. (9) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 37.
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