Art. 3

In vigore dal 2 lug 1987
L'articolo seguente è inserito nei regolamenti (CEE) n. 3773/85 e (CEE) n. 3774/85:«Articolo 2 bisIl tasso da utilizzare per convertire in moneta nazionale gli importi fissati nell'ambito del presente regolamento è il tasso di conversione agricolo.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:1890:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo