Art. 3
In vigore dal 2 lug 1987
L'articolo seguente è inserito nei regolamenti (CEE) n. 3773/85 e (CEE) n. 3774/85:«Articolo 2 bisIl tasso da utilizzare per convertire in moneta nazionale gli importi fissati nell'ambito del presente regolamento è il tasso di conversione agricolo.»
Storico versioni
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