Art. 2
In vigore dal 2 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN
(1) GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 94.
(2) GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 8.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(4) GU n. L 13 del 15. 1. 1987, pag. 12.
Storico versioni
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