Art. 1

In vigore dal 2 lug 1987
Il testo degli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 1677/85 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 51. Per i prodotti di base gli importi compensativi monetari sono pari agli importi ottenuti applicando ai prezzi una percentuale, in appresso denominata ''divario monetario''.Per i prodotti derivati, gli importi compensativi monetari sono pari all'incidenza, sul prezzo del prodotto in causa, dell'applicazione dell'importo compensativo monetario al prezzo del prodotto o dei prodotti di base dal quale dipendono. 2. Il divario monetario è pari al divario monetario effettivo diminuito della franchigia di cui al paragrafo 3.Il divario monetario effettivo è pari:a) per gli Stati membri che mantengono tra le loro monete un divario istantaneo massimo del 2,25 %, alla percentuale che, per la moneta dello Stato membro interessato, rappresenta la differenza tra:- il tasso di conversione agricolo e- il tasso centrale; b)per gli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera a), alla media delle percentuali che rappresentano la differenza tra:- il tasso risultante dal rapporto fra il tasso di conversione agricolo per la moneta dello Stato membro interessato e il tasso centrale di ciascuna delle monete degli Stati membri di cui alla lettera a) e- il tasso corrispondente al tasso di cambio medio in contanti della moneta dello Stato membro interessato rispetto a ciascuna delle monete degli Stati membri di cui alla lettera a), constatato in un periodo da determinarsi secondo la procedura prevista all'articolo 12. 3. La franchigia presa in considerazione per il calcolo degli importi compensativi è pari a 1,50 punti, tranne per i Paesi Bassi, per cui è pari a 1 punto.Tuttavia:a)la percentuale:- O è applicata finché, dopo deduzione della franchigia, il risultato ottenuto sia inferiore o uguale a 0,50 e superiore a 0,-1 è applicata finché, dopo deduzione della franchigia, il risultato ottenuto sia inferiore o uguale a 1 e superiore a 0,50; b)secondo la procedura prevista all'articolo 12, la franchigia può essere fissata ad un livello massimo di:-5 punti per gli importi compensativi monetari applicabili nei settori del vino e dell'avicoltura,-10 punti per gli importi compensativi monetari applicabili nel settore dell'olio d'oliva.4. Se il prezzo di mercato dei bovini adulti è, per un periodo relativamente lungo, inferiore al prezzo di intervento, gli importi compensativi monetari applicabili nel settore delle carni bovine possono essere modificati di conseguenza secondo la procedura prevista all'articolo 12. Articolo 61. Per l'applicazione degli , ai tassi centrali si applica un coefficiente denominato ''coefficiente correttore''.I tassi di mercato sono fissati tenendo conto del coefficiente correttore applicato ai tassi centrali.Il coefficiente correttore è fissato a 1,137282, con effetto:-all'inizio della campagna 1987/1988 per i prodotti per cui questa campagna non è ancora iniziata il giorno in cui è applicabile il regolamento (CEE) n. 1890/87 (1),-al giorno in cui è applicabile il regolamento (CEE) n. 1890/87 per gli altri prodotti. Il coefficiente correttore è modificato al momento di ogni riallineamento nel quadro del sistema monetario europeo, in funzione della rivalutazione del tasso centrale della moneta che, tra quelle che mantengono tra loro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, ha registrato la rivalutazione più elevata rispetto all'ECU. La modifica è effettuata in base alla procedura prevista all'articolo 12. 2. Ai fini del presente articolo, si intende per ''importi compensativi monetari negativi trasferiti'', gli importi che risultano dall'applicazione del paragrafo 1, in quanto supplementari rispetto a quelli che sarebbero risultati dall'applicazione del solo articolo 5.I tassi di conversione agricoli sono adattati in modo da sopprimere gli scarti monetari ultimamente creati, per ciascuna moneta interessata. La soppressione è effettuata per tappe secondo le modalità seguenti:a)per quanto riguarda gli importi compensativi monetari negativi trasferiti, creati nel corso di una campagna:-25 % all'inizio della campagna di commercializzazione successiva al o ai riallineamenti monetari,-37,5 % all'inizio della seconda e terza campagna successiva al o ai riallineamenti monetari, b)per quanto riguarda gli altri importi compensativi monetari negativi, creati dopo l'ultimo riallineamento monetario:-30 % al massimo al momento del riallineamento monetario, -all'inizio delle due campagne successiva al riallineamento monetario: in due tappe uguali per gli importi compensativi monetari non smantellati. Questi adattamenti sono effettuati secondo la procedura prevista all'articolo 12. Tuttavia, in nessun caso, la soppressione degli scarti monetari negativi può superare lo scarto monetario negativo effettivo esistente al momento dell'adattamento del tasso di conversione agricolo. 3. Al momento in cui è applicabile la modifica dei tassi di conversione agricoli, in virtù del paragrafo 2, secondo comma, lettera a), primo trattino, i prezzi fissati in ECU nell'ambito della politica agricola comune sono diminuiti secondo la procedura prevista all'articolo 12, in modo da neutralizzare l'aumento dei prezzi in moneta nazionale a seguito della modifica dei tassi di conversione agricoli.Gli Stati membri in cui i prezzi in moneta nazionale diminuiscono a seguito dell'applicazione del primo comma, sono autorizzati, secondo modalità che devono essere determinate dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, ad accordare aiuti nazionali di compensazione. Questi aiuti devono riguardare il settore socio-strutturale e non devono essere legati alla produzione. 4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, primo comma:a)è stabilito un coefficiente che esprime il rapporto tra il nuovo ed il vecchio coefficiente correttore, distribuito in modo idoneo nelle tappe di smantellamento previste;b)i prezzi fissati nell'ambito della politica agricola comune sono divisi per il coefficiente previsto alla lettera a). Gli altri importi fissati in ECU nell'ambito della politica agricola comune sono, se necessario, modificati in modo opportuno. 5. Il presente articolo è applicabile fatto salvo:- l' del regolamento (CEE) n. 1676/85 (2) purché si tratti di uno smantellamento supplementare degli importi compensativi monetari,-il regolamento (CEE) n. 129/78 (3). 6. Se il presente articolo prevede l'inizio di una campagna come data di efficacia di una misura, per i prodotti o settori per cui non esiste la nozione di campagna, questa data è fissata secondo la procedura che istituisce la misura. 7. Il sistema previsto nel presente articolo sarà riesaminato anteriormente al 1° luglio 1988. (1) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 20 del 15. 1. 1978, pag. 16. Articolo 6 bisLe disposizioni seguenti sono applicabili nel settore delle carni suine:1. gli importi compensativi monetari sono fissati sulla base di un prezzo pari al 35 % del prezzo di base; 2.secondo la procedura prevista all'articolo 12, il tasso di conversione agricolo di uno Stato membro è adattato in modo da evitare la creazione di nuovi importi compensativi. Tuttavia questo adattamento non può far sì che, per lo Stato membro interessato, la differenza tra lo scarto monetario applicabile nel settore della carne suina, da un lato, e lo scarto applicabile nel settore dei cereali, dall'altro, superi 8 punti.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:1889:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo