Art. 2

In vigore dal 30 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1987. Per il Consiglio Il Presidente H. DE CROO (1) GU n. C 65 del 12. 3. 1987, pag. 4. (2) Parere reso il 15 giugno 1987, non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. (3) GU n. L 382 del 31. 12. 1986, pag. 2. (4) GU n. L 357 del 29. 12. 1976, pag. 1. (5) GU n. L 354 del 30. 12. 1985, pag. 46.
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