Art. 1
Il testo dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3164/76 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 30 giu 1987
« 4. Per il 1987 il numero complessivo delle autorizzazioni comunitarie assegnate all'insieme degli Stati membri nel quadro del contingente comunitario è fissato a 11 535 ed è ripartito nel modo seguente:
Belgio 1 036,
Danimarca 929,
Germania 1 735,
Grecia 293,
Spagna 1 014,
Francia 1 488,
Irlanda 341,
Italia 1 424,
Lussemburgo 404,
Paesi Bassi 1 553,
Portogallo 416,
Regno Unito 902.
Fatto salvo l'articolo 3 bis, uno Stato membro può, a decorrere dal 1o luglio 1987, domandare, per il 1987, la trasformazione in autorizzazioni comunitarie di breve durata, secondo le modalità di cui all'articolo 3 bis, paragrafi 3 e 4, dell'insieme o di una parte delle autorizzazioni comunitarie supplementari risultanti dal primo comma, in ragione di 6 autorizzazioni di breve durata per ciascuna autorizzazione supplementare sopramenzionata. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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