Art. 2
In vigore dal 30 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Per il ConsiglioIl PresidenteP. DE KEERSMAEKER
(1)GU n. L 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2)GU n. L 133 del 4. 5. 1986, pag. 8.
(3)GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
(4)GU n. L 143 del 30. 5. 1894, pag. 4.
(5)GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(6)GU n. L 13 del 15. 1. 1987, pag. 12.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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