Art. 1

Nell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1569/72 è aggiunto il comma seguente :

In vigore dal 30 giu 1987
« Tuttavia, ai tassi centrali di cui al primo comma, lettere a) e b) è applicato, se del caso, un coefficiente uguale al fattore di correzione di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1677/85. »
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