Art. 7
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il martedì di ogni settimana:
In vigore dal 30 giu 1987
a) i quantitativi di formaggio che sono stati oggetto di contratti d'ammasso durante la settimana precedente;
b) eventualmente, i quantitativi per i quali è stata concessa l'autorizzazione di cui all', lettera d), secondo trattino.
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