Art. 3
In vigore dal 30 giu 1987
1. L'aiuto è concesso soltanto per il formaggio entrato in ammasso nel periodo dal 1o giugno al 15 dicembre 1987.
2. Non è concesso alcun aiuto quando la durata d'ammasso è inferiore a sessanta giorni.
3. L'importo dell'aiuto non può eccedere l'importo corrispondente ad un periodo di ammasso contrattuale di 150 giorni che scade anteriormente al 31 marzo 1988. In deroga all', paragrafo 1, lettera d), al termine del periodo di sessanta giorni di cui al paragrafo 2, l'ammassatore può procedere allo svincolo dall'ammasso della totalità o di una parte di una partita sotto contratto. Il quantitativo che può essere svincolato dall'ammasso è di almeno 500 kg. Tuttavia, gli Stati membri possono aumentarlo sino a due tonnellate.
La data dell'inizio delle operazioni di uscita dal magazzino di formaggi oggetto del contratto non è compresa nel periodo di ammasso contrattuale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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