Art. 5

In vigore dal 30 giu 1987
I periodi di tempo, le date e i termini di cui al presente regolamento sono determinati in conformità del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/72 del Consiglio (1). Tuttavia, l', paragrafo 4 dello stesso regolamento non si applica per la determinazione della durata dell'ammasso contrattuale.
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