Art. 4

In vigore dal 30 giu 1987
1. L'importo dell'aiuto è fissato a 2,28 ECU/t/giorno. 2. L'importo dell'aiuto espresso in ECU ed applicabile ad un contratto d'ammasso è l'importo valido il primo giorno dell'ammasso contrattuale. La sua conversione in moneta nazionale si effettua in base al tasso rappresentativo applicabile l'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale. 3. Il pagamento dell'aiuto ha luogo entro un periodo massimo di 90 giorni a decorrere dall'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale.
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