Art. 3
In vigore dal 29 giu 1987
I titoli di importazione di cui all' sono validi per novanta giorni; la loro validità non può tuttavia superare il 31 ottobre 1987.
Per quanto riguarda le garanzie e il termine per il rilascio dei titoli, le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2041/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anti
cipata nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3252/86 (2), si applicano relativamente ai titoli di importazione senza fissazione anticipata del prelievo.
Storico versioni
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