Art. 1

In vigore dal 29 giu 1987
1. All'importazione di olio d'oliva che non abbia subito un processo di raffinazione, delle sottovoci 15.07 A I a) e b) della tariffa doganale comune, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 viene riscosso un prelievo speciale il cui livello è fissato secondo la procedura prevista all'. Tale livello non può essere inferiore a 15 ECU per 100 kg né superiore a 29 ECU per 100 kg. 2. Il prelievo speciale di cui al paragrafo 1 si applica, limitatamente ad un quantitativo di 30 000 t di olio d'oliva, alle importazioni per le quali la domanda di titolo di cui all' è stata presentata nei trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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