Art. 2
In vigore dal 29 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 260 del 12. 9. 1986, pag. 14.
(4) GU n. L 89 del 4. 4. 1987, pag. 36.
(5) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 19.
(6) GU n. L 339 del 2. 12. 1986, pag. 16.
(7) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 19.
(8) GU n. L 342 del 5. 12. 1986, pag. 8.
Storico versioni
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