Art. 2

In vigore dal 29 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 260 del 12. 9. 1986, pag. 14. (4) GU n. L 89 del 4. 4. 1987, pag. 36. (5) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 19. (6) GU n. L 339 del 2. 12. 1986, pag. 16. (7) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 19. (8) GU n. L 342 del 5. 12. 1986, pag. 8.
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