Art. 1
Il testo dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2814/86 è sostituito dal seguente testo:
In vigore dal 29 giu 1987
« Esso si applica:
- ai quantitativi di burro per i quali l'offerta di vendita è stata registrata dall'organismo d'intervento nel periodo dal 12 settembre 1986 al 30 giugno 1987,
- ai quantitativi di latte scremato in polvere per i quali l'offerta di vendita è stata registrata dall'organismo d'intervento nel periodo dal 12 settembre 1986 al 31 agosto 1987 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1987:1812:oj#art-1