Art. 2

In vigore dal 25 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetaa ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o maggio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1987. Per il Consiglio Il Presidente H. DE CROO (1) GU N. L 86 del 31. 3. 1986, pag. 98.
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