Art. 1
Il protocollo n. 1 della terza convenzione ACP-CEE è modificato come segue:
In vigore dal 25 giu 1987
- l'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), è portato a 2 590 ECU,
- gli importi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, sono portati rispettivamente a 180 e 515 ECU.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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