Art. 1

Il protocollo n. 1 della terza convenzione ACP-CEE è modificato come segue:

In vigore dal 25 giu 1987
- l'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), è portato a 2 590 ECU, - gli importi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, sono portati rispettivamente a 180 e 515 ECU.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:1825:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo