Art. 4
In vigore dal 25 giu 1987
1. Conformemente all' dell'allegato V della decisione 86/283/CEE, le importazioni dei prodotti in questione originari di detti paesi e territori sono soggette ad una sorveglianza comunitaria.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, i prospetti relativi all'importazione di detti prodotti effettivamente imputati alle loro quote nel mese precedente. A questo scopo vengono presi in considerazione soltanto i prodotti presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle norme enunciate all', paragrafo 2.
3. La Commissione informa regolarmente gli Stati membri del grado di esaurimento del volume del contingente.
4. Ove sia necessario, consultazioni possono avere luogo a richiesta di uno Stato membro oppure su iniziativa della Commissione.
Storico versioni
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