Art. 3
In vigore dal 25 giu 1987
1. Gli Stati membri gestiscono le quote loro attribuite in base alle proprie disposizioni in materia.
2. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione, originari dei detti paesi e territori, presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.
Storico versioni
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