Art. 2
In vigore dal 25 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. DE CROO
EWG:L172UMBI30.95
FF: 8UIT; SETUP: 01; Hoehe: 959 mm; 192 Zeilen; 5594 Zeichen;
Bediener: WILU Pr.: C;
Kunde: BACS
(1) Parere reso il 19 giugno 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.
(3) GU n. L 124 del 13. 5. 1987, pag. 5.
(4) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1987:1821:oj#art-2