Art. 2

In vigore dal 25 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1987. Per il Consiglio Il Presidente H. DE CROO EWG:L172UMBI30.95 FF: 8UIT; SETUP: 01; Hoehe: 959 mm; 192 Zeilen; 5594 Zeichen; Bediener: WILU Pr.: C; Kunde: BACS (1) Parere reso il 19 giugno 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4. (3) GU n. L 124 del 13. 5. 1987, pag. 5. (4) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
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