Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 486/85 è modificato come segue :
In vigore dal 25 giu 1987
1.
all'articolo 13, paragrafo 1 sono inseriti i prodotti sotto elencati :
>SPAZIO PER TABELLA>
2.
all'articolo 13, paragrafo 2 il contingente applicabile alle fragole della sottovoce 08.08 A ex II della tariffa doganale comune è portato a 1 100 tonnellate ;
3.
all'articolo 13, paragrafo 3 i massimali applicabili alle carote della sottovoce 07.01 G ex II della tariffa doganale comune e alle cipolle della sottovoce 07.01 ex H della tariffa doganale comune sono portati a 800 tonnellate ;
4.
Sono inseriti gli articoli seguenti :
« Articolo 13 bis
1. Fatte salve le disposizioni particolari di cui al paragrafo 2, i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti sotto elencati sono ridotti nelle proporzioni ed entro il limite dei massimali indicati :
>SPAZIO PER TABELLA>
2. I dazi doganali di cui al paragrafo 1 sono ridotti gradualmente nel corso degli stessi periodi e agli stessi ritmi di quelli previsti nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per gli stessi prodotti importati in provenienza da detti paesi nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.
Nel corso di tale riduzione graduale e allorché i dazi doganali applicati all'importazione nella Comunità, nella
sua composizione al 31 dicembre 1985, di prodotti originari della Spagna e del Portogallo sono diversi per i due paesi, ai prodotti originari degli Stati ACP si applica il dazio più elevato dei due.
Articolo 13 ter
All'importazione nella Comunità, i prodotti sotto elencati sono soggetti ai seguenti dazi doganali :
>SPAZIO PER TABELLA>
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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