Art. 2

In vigore dal 24 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1987. Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione (1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1. (2) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 4. (3) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 39. (4) GU n. L 129 del 19. 5. 1987, pag. 15. (5) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 109. (6) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 37.
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