Art. 1

In vigore dal 24 giu 1987
Si ritiene che le catture di sugarello nelle acque della divisione CIEM VIII, exc. VIII c, eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, o registrate in uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, hanno esaurito il contingente assegnato alla Comunità, esclusi Spagna e Portogallo, per il 1987. La pesca del sugarello nelle acque della divisione CIEM VIII, exc. VIII c, eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, o registrate in uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
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