Art. 3

In vigore dal 24 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106. (2) GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 3. (3) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1. (4) GU n. L 359 del 19. 12. 1986, pag. 33. (5) GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 58.
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