Art. 2
In vigore dal 24 giu 1987
All'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 650/86, il testo della seconda frase è sostituito dal seguente testo:
« Tuttavia, la validità dei titoli scade al più tardi il 30 settembre di ognuno degli anni per i quali viene fissato un massimale indicativo di importazione ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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