Art. 2

In vigore dal 24 giu 1987
All'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 650/86, il testo della seconda frase è sostituito dal seguente testo: « Tuttavia, la validità dei titoli scade al più tardi il 30 settembre di ognuno degli anni per i quali viene fissato un massimale indicativo di importazione ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:1754:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo